Regolamento






 

 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E LO SVOLGIMENTO DELLA FIERA ANNUALE DI  SAN VALENTINO

Approvato con delibera di CC n. 59 del 28.11.2001,  modificato  con delibere di  CC n. 47 del 20.12.2002 n. 54 del 28.10.2004  n. 45 del 25.11.2005 e n. 30 del 30.11.2006. Per consentire una più immediata lettura in corsivo si riporta il deliberato del provvedimento di GC n. 98 del 28.10.2019 che fissa gli aspetti peculiari della
504a edizione - anno 2020
 

Art. 1
Definizioni

1) Nel presente regolamento:
  1. con il termine “ambulanti” si intendono gli operatori che effettuano l’attività di vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande al dettaglio su aree pubbliche muniti dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche o il produttori agricoli. Tale attività viene disciplinata dal D. Lgs. 31.3.98, n. 114 artt. 27, 28 e 29 nonché dalla L.R. 6.4.2001, n. 10 e dai criteri applicativi approvati con delibera di Giunta Regionale n. 1902 del 20.7.2001.
  2. con il termine “espositori su area scoperta” si intendono gli operatori che effettuano l’esposizione all’aperto di merci di tutti i settori merceologici (alimentare e non) finalizzata alla vendita su un’area opportunamente individuata e riservata alla mostra di tali prodotti o che pubblicizzano la propria attività (a titolo esemplificativo fanno parte di tale categoria coloro che espongono veicoli a motore, macchine agricole, materiale per l’edilizia, arredamenti, idropulitrici, i posatori di pavimenti, i restauratori di mobili, gli impiantisti, mangimifici, ecc.). Tali operatori effettuano la contrattazione e la vendita in loco ma non la consegna del prodotto che deve avvenire successivamente.
  3. con il termine “espositori su area coperta” si intendono gli operatori che effettuano l’esposizione al coperto, su strutture opportunamente individuate adibite a mostra, di merci di tutti i settori merceologici (alimentare e non) finalizzata alla vendita
2) Le attività elencate nei punti b) e c) non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche essendo queste fattispecie escluse a sensi dell’art. 4 comma 2 del D.Lgs. 114/98.
 

Art. 2
Titolo della manifestazione e durata

1) La manifestazione, denominata “Fiera di San Valentino” si svolge nel capoluogo di Pozzoleone nel mese di febbraio di ogni anno, ed  è organizzata dall’Amministrazione Comunale di Pozzoleone.
2) Gli orari, le modalità, della manifestazione sono fissati  con  delibera di GC, sentite le organizzazioni economiche locali ed associazioni operanti  in questo territorio.
3) Ogni edizione della fiera di San Valentino verrà organizzata dall’Amministrazione Comunale di Pozzoleone nel periodo compreso tra la domenica precedente e quella successiva o coincidente con il 14 febbraio, giorno del Santo Patrono Valentino.
4) Gli ambulanti sono presenti la domenica precedente e il sabato e la domenica successivi o coincidenti con il 14 febbraio di ogni anno (domenica, sabato e domenica 9, 15 e 16 febbraio 2020). In queste giornate dovrà essere osservato il seguente orario obbligatorio: dalle 8.30 alle 18.00. Lo stand potrà essere occupato già dalle ore 6.00 e dovrà essere lasciato libero per le ore 20.00.
5) Gli espositori su area scoperta sono presenti la domenica precedente e il sabato e la domenica successivi o coincidenti con il 14 febbraio di ogni anno (domenica, sabato e domenica 9, 15 e 16 febbraio 2020). In queste giornate dovrà essere osservato il seguente orario obbligatorio: dalle 8.30 alle 18.00 potranno essere concessi spazi espositivi per la sola prima domenica, per il solo sabato e la seconda domenica oppure per tutti e tre i giorni.
A seconda delle varie autorizzazioni le operazioni di allestimento dello stand potranno iniziare dalle ore 8.30 di venerdì 07.02.2020, l’area dovrà essere lasciata libera entro le ore 18.00 del lunedì successivo per iniziare nuovamente alle ore 8.30 di venerdì 14.02.2020 Lo sgombero definitivo dovrà avvenire entro le ore 18.00 del lunedì 17.02.2020. Previa istanza, per particolari esigenze tecniche e solamente su aree la cui occupazione non arrechi pericolo o intralcio potranno essere consentite occupazioni per tutta la settimana.
6) Gli espositori su area coperta sono presenti il sabato e la domenica precedenti e il  sabato e domenica successivi o coincidenti con il 14 febbraio di ogni anno (sabato e domenica 8 e  9.02.2020 e sabato e domenica 15 e 16.02.2020). I sabato l’orario è dalle 8.00 alle 23.30 le domeniche dalle 8.00 alle 20.00. Si precisa che l’area espositiva coperta sarà riscaldata solamente durante l’orario di apertura pertanto non potranno essere imputati a questa amministrazione eventuali danni provocati alla merce espositiva a causa delle temperature rigide.
7) La collocazione da parte degli operatori di cui al precedente art. 1 comma 1 lettere b) e c) ivi comprese le imprese con sede o unità operativa in questo comune, in aree private coperte o scoperte di merci e/o attrezzature finalizzata anche all’esposizione e/o vendita è subordinata ad apposita preventiva autorizzazione che andrà ad individuare la relativa area. L’autorizzazione verrà rilasciata previo pagamento di una somma al mq in misura del 50% del canone “Espositori su area scoperta” di cui all’art. 8 comma 1 lettera b). Sono esclusi dal pagamento di tale canone le imprese con sede o unità operativa in questo comune che utilizzino, all’interno della zona fieristica, proprie aree o che le hanno in disponibilità per almeno 6 mesi l’anno. La presente autorizzazione può essere motivatamente negata nel caso che tale privato utilizzo contrasti con l’organizzazione degli spazi espositivi pubblici, qualora possa creare inconvenienti alla sicurezza, all’ordine pubblico ed alla circolazione dei visitatori nel territorio e precipuamente nella zona fiera.
A titolo sperimentale domenica 9.02.2020, nella zona fieristica viene istituito un mercatino dell’antiquariato e del collezionismo al quale potranno partecipare sia gli operatori professionali che quelli non professionali (hobbisti). Ci si riserva la facoltà di consentire la presenza di tali operatori anche la domenica successiva qualora alcune aree rimangano disponibili. Gli operatori professionali (qualora siano in possesso dell’autorizzazione per il commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui al D. Lgs. 31.03.1998, n. 114) potranno anche utilizzare le aree già individuate per il commercio su aree pubbliche mentre gli operatori non professionali saranno ubicati esclusivamente in piazzole di 12 mq individuate dal responsabile dell’unità operativa FIERA SAN VALENTINO.
Dovrà essere osservato il seguente orario obbligatorio: dalle 8.30 alle 18.00. Lo stand potrà essere occupato già dalle ore 6.00 e dovrà essere lasciato libero per le ore 20.00.
Il relativo canone è indicato nella tabella del precedente art. 2 alla voce Operatori  professionali antiquaria o – Hobbisti.
 

AMBULANTI

Art. 3 
Domanda di partecipazione

1) Chi non è già titolare di concessione decennale deve inviare istanza in bollo al Comune precisando:
  1. i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
  2. codice fiscale/partita IVA;
  3. estremi dell’autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che la ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
  4. numero e localizzazione del posteggio richiesto;
  5. presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
  6. data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel R.E.A.;
  7. tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita.
2)    Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, a pena di esclusione dalla graduatoria della fiera.
3) Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.
4) In caso di subingresso l’operatore che ha acquisito l’azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l’avvenuto trasferimento dell’azienda allegando la predetta documentazione.

Art. 4
Graduatoria

1) La graduatoria per l’assegnazione dei posteggi, è affissa all’albo pretorio del Comune almeno quindici giorni prima dello svolgimento della fiera.
2) Ad ogni istanza ritenuta valida sarà inviata comunicazione scritta (non raccomandata) con la notizia di accoglimento, l’importo dovuto, le modalità di pagamento, di scelta dello spazio e ritiro della concessione.
3) Valgono, nell’ordine, i seguenti criteri di priorità:
  1. maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l’assegnazione del posteggio;
  2. maggiore anzianità dell’autorizzazione (per i produttori agricoli si osserverà la data di iscrizione all’INPS ex SCAU);
  3. anzianità nell’attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal R.E.A. (ex registro ditte), tenendo conto che, in caso di conferimento di società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole;
4) Sono valutati soltanto i titoli riferibili all’autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera. In caso di subingresso o conversione, la maggiore anzianità dell’autorizzazione è riferita al precedente titolo autorizzatorio con il quale la ditta partecipava alla fiera.
5) Qualora rimangano ulteriori spazi senza concessioni si attingerà per la loro occupazione tramite concessione anche a domande pervenute successivamente il termine dei 60 gg indicato nel precedente articolo.
 

Art. 5 
Concessione di posteggio e migliorie di concessione

1) La concessione dell’area di posteggio nelle fiere ha validità decennale ed è limitata  ai giorni di svolgimento della fiera essa è rinnovata tacitamente per altri 10 anni salvo che il Comune, per giustificati motivi, entro trenta giorni dalla scadenza, non comunichi il mancato rinnovo. Gli anni successivi a quello di rilascio la concessione per conservare la sua validità deve essere  accompagnata  dalla “conferma di concessione” di cui all’art. 8 comma 6.
2) La concessione decennale viene rilasciata agli aventi diritto in base alla graduatoria della fiera in presenza di posteggi liberi disponibili anche per revoca, decadenza, rinuncia o altra causa.
3) Prima di procedere al rilascio della concessione di cui al comma 2, vengono effettuate le migliorie di concessione tra tutti  gli ambulanti che hanno rinnovato la loro concessione l’anno precedente. Per tali migliorie si utilizzano i criteri di priorità di cui all’art. 4 comma 3. Verranno all’uopo stabiliti tre giorni di apertura dell’ufficio Fiera, successivi al termine fissato per il pagamento del canone di concessione, il primo giorno potranno effettuare la miglioria coloro che hanno un’anzianità di presenze in fiera di 6 anni, il secondo giorno  un’anzianità di presenze in fiera di 4 anni e il terzo giorno un’anzianità di presenze in fiera di un anno.
4) Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera, fatti salvi i diritti acquisiti.
5) In caso di subingresso l’operatore che ha acquisito l’azienda deve comunicare l’avvenuto trasferimento dell’azienda, allegando copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Al subentrante viene quindi rilasciata la concessione decennale avente la medesima scadenza di quella del cedente.
 

Art. 6 
Decadenza o revoca della concessione del posteggio

1) La decadenza dalla concessione di posteggio avviene per:
  1. l’assenza per due anni consecutivi alla fiera, fatti salvi i casi di assenza per malattia, servizio militare e gravidanza, purché opportunamente comunicati e documentati per scritto entro 30 gg. dal termine della manifestazione;
  2. il mancato pagamento del canone di rinnovo della concessione entro i termini prescritti con l’eccezione di cui all’art. 8 comma 6.
2) La revoca della concessione può avvenire qualora l’area data in utilizzo non si più nella disponibilità di questo ente o  per motivi di viabilità, di sicurezza, ordine pubblico o per altre sopraggiunte motivate necessità. In questi casi si procederà all’assegnazione in concessione di spazio equipollente sentendo l’interessato che avrà facoltà di rinuncia del nuovo spazio e in questo caso di rimborso della quota versata.
3) In quest’ultimo caso costoro avranno diritto nella manifestazione dell’anno successivo di effettuare la scelta del nuovo spazio il primo giorno destinato agli spostamenti e riservato agli operatori che vantano il maggior numero di partecipazioni alla nostra fiera.
 

ESPOSITORI

Art. 7 
Espositori su area scoperta e coperta e prodotti ammessi

1) Nei limiti di disponibilità degli spazi espositivi sono ammessi alla manifestazione, su richiesta scritta, gli operatori sia pubblici che privati.
2) Hanno titolo di partecipare tutti gli operatori economici legittimati  e qualificati dalla normativa nazionale e regionale in materia di commercio operanti nel settore alimentare e non alimentare. Possono richiedere spazi anche associazioni di volontariato e più in generale le associazioni o gruppi no profit.
3) Gli espositori presenti alla manifestazione dell'anno precedente, hanno compatibilmente con eventuali nuove destinazioni delle varie aree espositive, il diritto al mantenimento del posto, rispetto alle nuove domande. Costoro si dovranno comunque attenere alle scadenze indicate nella corrispondenza che sarà loro inviata.
4) Le nuove domande di partecipazione di operatori che non abbiano partecipato alla manifestazione del precedente anno saranno esaminate in base  all’ordine cronologico di presentazione privilegiando l’esposizione di macchine ed attrezzature agricole o altri prodotti legati all’economia e costumi locali che siano di particolare interesse per i visitatori.
5) Agli espositori non sarà rilasciata la concessione del posteggio ma sarà loro indicata la piazzola assegnata con documento in carta semplice.
 
NORME COMUNI AD AMBULANTI ED ESPOSITORI

Art. 8 
Canoni di adesione

1) Le tariffe di partecipazione alla manifestazione vengono annualmente stabilite con delibera di Giunta Comunale che  dovrà fissare:
  1. il canone annuale per la concessione di una piazzola di 3X4 m agli ambulanti
  2. il canone annuale al mq per la concessione di spazi agli espositori su area scoperta
  3. il canone annuale al mq per la concessione di spazi agli espositori su area coperta che dovrà prevedere anche il costo per la fornitura di energia elettrica;
  4. il canone per la diffusione dell’annuncio pubblicitario di cui all’art. 10;
  5. eventuali canoni aggiuntivi per forniture di maggiori potenze nell’erogazione dell’energia elettrica  nei singoli stand.
2) I predetti canoni di concessione sono assoggettati al regime IVA e rappresentano il rimborso spese del servizio a domanda individuale trattandosi nel caso specifico di partecipazione a “fiera attrezzata” ed anche del rimborso spese servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.
3) All'atto del pagamento, sarà rilasciata ricevuta sotto forma di fattura o equipollente nota datata e numerata progressivamente secondo quanto disposto dall'art. 21 del DPR 26.10.1972 N. 633.
4) Viene data facoltà alla Giunta Comunale di determinare eventuali riduzioni tariffarie nel caso le previsioni entrate e uscite prevedano avanzi di  gestione o vi siano  aree espositive per ambulanti, espositori al coperto e all’aperto di incerta collocazione commercialmente poco appetibili.
5) I pagamenti dei canoni possono essere effettuati per contanti, tramite vaglia postale, assegni circolari o versamento in conto corrente postale. Sono esclusi i pagamenti a mezzo assegno bancario.
6) I pagamenti dei rinnovi dei canoni di concessione decennale (quelli relativi agli ambulanti) dovranno essere effettuati entro il 7 gennaio di ogni anno per versamenti tramite vaglia postale o entro il 10 gennaio di ogni anno per pagamenti in contanti presso l’ufficio fiera. Qualora tali termini coincidano con un giorno festivo la scadenza è prorogata al giorno successivo. Pagamenti oltre tali termini potranno essere effettuati solamente nel caso in cui la propria area non sia già stata data in concessione ad altri. A seguito dell’avvenuto pagamento del canone di rinnovo sarà rilasciata oltre alla fattura apposito documento (in carta semplice) che dovrà accompagnare la concessione decennale e che sarà denominato “conferma di concessione” in tale documento saranno riportate anche le eventuali modifiche effettuate all’atto concessorio comprese le migliorie di cui all’art. 5.
7) Gli ambulanti che ricevono uno spazio per una sola giornata in assegnazione precaria di cui all’art. 13 hanno diritto alla riduzione della tariffa ad 1/3.
8) I pagamenti dei restanti canoni (quelli relativi agli espositori) dovranno essere effettuati nei termini indicati nella corrispondenza inviata a ciascun operatore.
 
TARIFFE FIERA EDIZIONE 2020 Dimensioni Imponibile € IVA 22% TOTALE €
Ambulanti (piazzola standard) 3X4 m 43,50 9,5700 53,0700
Ambulanti riduzione ad 1/3 3X4 m 14,50 3,1900 17,6900
Ambulanti su zona tariffa ridotta 3X4 m 30,00 6,6000 36,6000
Ambulanti (piazzola ridotta a 3 m profondità) 3X3 m 30,00 6,6000 36,6000
Ambulanti (piazzola ridotta a 2,5 m profondità) 3X2,5 m 24,00 5,2800 29,2800
Operatori professionali antiquariato – Hobbisti presenti domenica 9.2.2020 12 mq 17,00 3,7400 20,7400
Espositori area scoperta presenti domenica 9.02.2020 1 mq 1,50 0,3300 1,8300
Espositori area scoperta presenti sabato e domenica 15 e 16.02.2020 1 mq 3,10 0,6820 3,7820
Espositori area scoperta presenti domenica, sabato e domenica 9, 15 e 16.02.2020 1 mq 4,20 0,9240 5,1240
Espositori area scoperta riduzione 50% 1 mq 2,10 0,4620 2,5620
Espositori  area coperta 1 mq 40,80 8,9760 49,7760
Espositori area coperta con riduzione per spazi poco appetibili 1 mq 29,00 6,3800 35,3800
Annuncio pubblicitario   50,00 11,0000 61,0000
Esposizione tela pubblicitaria (dimensioni 6X1 m)   122,95 27,0490 149,9990
Esposizione tela pubblicitaria (dimensioni 6X1 m) + Annuncio pubblicitario   163,93 36,0646 199,9946
Supplemento energia elettrica 1Kw/h 22,00 4,8400 26,8400
 
 
Le tariffe determinate dalla Giunta Comunale sono riportate alla fine del presente regolamento. Si precisa che:
  1. gli importi dell’IVA e del TOTALE (imponibile + IVA) sono esposti con quattro decimali ma all’atto della fatturazione saranno indicati con soli due decimali procedendo agli eventuali arrotondamenti come previsto per legge;
  2. la tariffa ambulanti stabilita a sensi art. 8 rappresenta il costo di una piazzola di 3 metri di fronte per una profondità di 4 metri per i tre giorni di fiera (sono state inserite tariffe per piazzole pari fronte ma con profondità di 2,5 e 3 m che saranno assegnate esclusivamente nei tratti di strada che hanno una larghezza inferiore a 7,5 m in modo che rimanga libero un percorso di larghezza 3,5 m per i mezzi di soccorso);
  3. la tariffa ambulanti riduzione a 1/3  stabilita ai sensi art. 8 comma 7 del regolamento per le assegnazioni precarie di cui all’art. 13 del regolamento  e  rappresenta il costo di una piazzola di 3 metri di fronte per una profondità di 4 metri per un solo giorno di fiera;
  4. la tariffa operatori professionali antiquariato – hobbisti stabilita rappresenta il costo di una piazzola  da 12 mq;
  5. la tariffa espositori area scoperta rappresenta il costo di un metro quadrato di spazio all’aperto per gli espositori su area scoperta come definiti dall’art. 1 comma 1 lettera b) del regolamento. Sono state previste tariffe differenziate a seconda dei giorni di partecipazione;
  6. la tariffa espositori area coperta rappresenta il costo di un metro quadrato di spazio all’interno delle strutture destinate all’esposizione ed alla vendita. In tale canone è compresa anche la fornitura di energia elettrica 220 V potenza 1Kw per ogni stand di 9 mq;
  7. la tariffa espositori area coperta con riduzione per spazio poco appetibile rappresenta il costo di un metro quadrato di quegli stands poco appetibili per la loro posizione (quelli ad esempio collocati negli angoli esterni della struttura espositiva) che presentano poco fronte espositivo. Tali stands saranno preventivamente individuati nella piantina dell’area espositiva;
  8. la tariffa annuncio pubblicitario  stabilita ai sensi art. 10 comma 5 del regolamento per la diffusione di un annuncio pubblicitario attraverso l’impianto fonico installato a cura di questo ente su gran parte dell’area fieristica. L’annuncio avrà una lunghezza massima di 350 caratteri e sarà diffuso domenica e sabato 9 e 15.02.2020 a brevi intervalli e domenica 16.02.2020 con continuità;
  9. la tariffa esposizione tela pubblicitaria rappresenta il costo per esporre tele pubblicitarie delle dimensioni fino a 6X1 m durante il periodo di svolgimento della manifestazione in appositi spazi all’interno dell’area fieristica sia in esterno che in interno (eventuali spese aggiuntive relative alla imposta pubblicitaria si intendono a carico dell’ente organizzatore). Si precisa che la esposizione di tele pubblicitarie ed altri cartelloni all’interno del proprio stand espositivo non danno luogo al pagamento della presente tariffa;
  10. la tariffa esposizione tela pubblicitaria + annuncio pubblicitario rappresenta il costo per effettuare la esposizione della tela pubblicitaria e la diffusione dell’annuncio pubblicitario entrambi meglio specificati nei due precedenti punti;
  11. la tariffa supplemento energia elettrica è la quota che ogni espositore  su area coperta dovrà pagare per ogni Kw/h di energia elettrica supplementare richiesto. Tale importo rappresenta il mero rimborso delle spese che il comune corrisponde all’ENEL per la fornitura temporanea a carattere straordinario di energia elettrica ed è stato calcolato con le tariffe elettriche in vigore ad oggi.

Art. 9 
Vigilanza notturna

1) Le aree espositive saranno oggetto di vigilanza secondo gli orari determinati con delibera di GM e comunicati  agli espositori prima  dell’inizio della manifestazione.
dalle 18.00 di giovedì 06.02.2019  alle 08.00 di venerdì 07.02.2020
dalle 18.00 di venerdì 07.02.2020  alle 08.00 di sabato 08.02.2020
dalle 18.00 di sabato 08.02.2020  alle 08.00 di domenica 09.02.2020
dalle 19.00 di domenica 09.02.2020  alle 08.00 di lunedì 10.02.2020
dalle 19.00 di lunedì 10.02.2020 alle 08.00 di martedì 11.02.2020
dalle 19.00 di martedì 11.02.2020  alle 08.00 di mercoledì 12.02.2020
dalle 19.00 di mercoledì 12.02.2020 alle 08.00 di giovedì 13.02.2020
dalle 19.00 di giovedì 13.02.2020 alle 08.00 di venerdì 14.02.2020
dalle 18.00 di venerdì 14.02.2020  alle 08.00 di sabato 15.02.2020
dalle 19.00 di sabato 15.02.2020 alle 08.00 di domenica 16.02.2020
dalle 19.00 di domenica 16.02.2020  alle 08.00 di lunedì 17.02.2020
mentre dal lunedì al venerdì dalle 8.00 del mattino fino all’ora di inizio alla sera della custodia da parte dell’agenzia sarà sempre garantita la presenza all’interno della tensostruttura di nostro personale.
2) Dovrà essere comunque cura del singolo espositore non lasciare oggetti  o qualsiasi altro materiale  di dimensioni tali da essere facilmente occultati ed asportabili.
3) Resta inteso che l’amministrazione non è custode dei beni esposti.
 

Art. 10 
Pubblicità

1) La pubblicità all’interno dello stand è consentita, nel rispetto  del vigente regolamento comunale sulla pubblicità e previa apposita comunicazione da effettuare alla ditta concessionaria del servizio pubbliche affissioni finalizzata all’assolvimento della relativa imposta.
2) E’ consentita quell’azione pubblicitaria che per la sua esteriorità e sostanza non costituisca rapporto diretto di raffronto  con quella di altro espositore  e non sia comunque di disturbo a terzi.
3) è ammessa l’installazione di richiami pubblicitari, cartelli, insegne luminose, stendardi, entro i limiti dimensionali di superficie e di altezza degli stand. Per gli stand all’aperto l’apposizione in altezza dovrà essere tale da non occultare gli espositori vicini.
4) In caso di mancata ottemperanza si procederà senza alcun preavviso  alla loro rimozione ed immagazzinaggio addebitando le relative spese, non assumendo peraltro alcuna responsabilità in ordine  a danni di qualsiasi  natura derivanti dalle operazioni di rimozione.
5) E’ possibile effettuare la diffusione di un annuncio pubblicitario durante lo svolgimento della manifestazione  tramite le modalità che la Giunta Comunale andrà ad individuare. Il testo dell’annuncio pubblicitario  non dovrà superare la lunghezza di massimo 350 caratteri.
La diffusione pubblicitaria avrà luogo domenica e sabato 9 e 15.02.2020 a brevi intervalli e con continuità domenica 16.02.2020.
 

Art. 11
Macchinari in azione

1) Ai fini dimostrativi e previa comunicazione le macchine esposte possono essere azionate  secondo un orario prefissato e purché il loro funzionamento non costituisca  pericolo o molestia.
2) Il macchinario dovrà essere fornito di ogni dispositivi di sicurezza atto a prevenire gli infortuni, nonché di ogni dispositivo atto ad evitare  l’emissione di fumi, gas, liquidi, cattivi odori, luci fastidiose, rumori ecc..
3) Le ditte interessate dovranno provvedere in anticipo alle  verifiche necessarie  al rispetto delle vigenti norme in materia escludendosi al riguardo ogni responsabilità nei confronti dell’ente organizzatore.
 

Art. 12
Ripetizione della manifestazione

1) In caso di maltempo che impedisca lo svolgimento della manifestazione o che ne comprometta la buona riuscita il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, ha facoltà di ripetere la manifestazione la successiva settimana.
2) Nel caso in cui la manifestazione non venga effettuata per il maltempo e non venga ripetuta, le relative quote di partecipazione non verranno rimborsate.
3) In caso di forza maggiore e comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell’ente organizzatore la data della manifestazione potrà essere cambiata o addirittura soppressa.
4) In tale eventualità, pertanto, non potrà essere avanzata all’ente alcuna richiesta di danni o risarcimento ma il solo ristoro del canone corrisposto.
 

Art. 13 
Perdita del posteggio - migliorie - assegnazioni precarie

1) Qualora il gli ambulanti o espositori non occupino il posteggio per il quale sono stati autorizzati entro l’orario obbligatorio di cui all’art. 2, l’area sarà immediatamente assegnata  ad altri richiedenti. L’utente perderà per quel giorno  il diritto all’occupazione dello spazio.
2) Per la categoria degli ambulanti  dapprima si procederà ad effettuare la miglioria di posteggio tra coloro che, in possesso di regolare concessione, che ne abbiano fatto richiesta e siano presenti all’atto della chiamata.
3)  Si procederà poi all’assegnazione precaria attingendo dalla graduatoria di cui all’art. 4 sempreché gli interessati siano presenti ed esibiscano il titolo autorizzatorio in originale, infine si procederà per sorteggio tra i restanti che ne abbiano fatta richiesta esibendo il titolo autorizzatorio in originale e siano presenti all’atto della chiamata.
4) Migliorie e assegnazioni precarie  sono valide solamente per quel giorno e che non danno diritto alcuno per le giornate o manifestazioni successiva fatto salvo il conteggio ai fini dell’anzianità
5) Per sopraggiunte necessità è possibile la soppressione di uno o più stand  già dati in concessione. In tal caso sarà proposto lo spostamento in uno stand rimasto libero o in alternativa il rimborso di quanto corrisposto.
 

Art. 14 
Obblighi e divieti

1) Al fine di tutelare il consumatore, l’operatore che pone in vendita indumenti usati, oltre al rispetto delle norme in materia di pubblica sicurezza per la vendita di oggetti usati e quelle relative agli aspetti igienico sanitari,  deve collocarli separatamente dagli altri, deve darne adeguata pubblicità evidenziando con cartelli ben visibili gli indumenti usati posti in vendita.
2) E’ vietata:
  1. la cessione totale o parziale dei posteggi anche se gratuita;
  2. la distribuzione di volantini pubblicitari, di campioni, di articoli pubblicitari, depliant e quant’altro se effettuata al di fuori del proprio stand;
  3. lo spostamento non autorizzato in altro stand;
  4. l’occupazione di spazi senza la prescritta autorizzazione ed in generale ogni atto o comportamento che costituisca intralcio, molestia o disturbo anche ai singoli espositori o visitatori.
 

Art.15 
Autocarri ed automarket utilizzanti GPL

1) Ogni carro che utilizza GPL deve presentare la dichiarazione di conformità dell'impianto di adduzione del gas in originale o copia autenticata nelle forme previste dalla legge completa di schema idraulico dell’impianto e dichiarazioni relative alla componentistica dell’impianto (manichetta ad alta pressione, collettore di distribuzione, regolatore di pressione, tubazione di adduzione in bassa pressione).
2) L'impianto di adduzione del gas dovrà essere verificato, da un professionista abilitato, almeno una volta l'anno e di ciò si dovrà presentare relativa certificazione.
3) La distanza minima che deve intercorrere tra filo fabbricato e filo mezzo dovrà essere almeno, di norma, di 1,50 m. La distanza che deve intercorrere tra i carri e aperture poste al piano stradale dovrà essere di almeno 1,50 m o, in alternativa, è consentito sigillare i tombini presenti. La distanza tra i carri utilizzanti entrambi GPL consecutivi dovrà essere di almeno 3 m (1).  Nel caso si sia in presenza di  porticati aperti su tre lati di larghezza non inferiore a 2 m il filo fabbricato è il muro interno posto al piano di calpestio, altrimenti si dovrà verificare di volta in volta in base alle caratteristiche geometriche del fabbricato.
4) I carri contenenti GPL devono, preferibilmente, essere posizionati in alternanza con gli altri carri.
(1) distanza adeguata dal Piano di Sicurezza
 

Art. 16
Bancarelle che utilizzano GPL

1) Ogni bancarella può avere un massimo di 2 bombole di GPL da 25 kg. cadauna. La distanza tra le bombole e il filo fabbricato deve essere almeno non inferiore a 1,50 m, e lo stesso deve essere interdetto al pubblico attraverso idonee misure di protezione. Qualora per esigenze particolari necessita avere una scorta di bombole (massimo 3 bombole da 25 kg. cadauna), queste devono essere inaccessibili al pubblico e poste ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5,00 m da fabbricati.
2) Tutti gli impiantì elettrici e di illuminazione devono essere dotati di idonea documentazione.
3) Per quanto concerne gli apparecchi di riscaldamento che utilizzano GPL, valgono le stesse condizioni di sicurezza stabilite per le bombole. E' comunque preferibile l'uso di apparecchi di riscaldamento elettrici.
 

Art. 17
Carri utilizzanti gruppi elettrogeni

1) Ogni carro che utilizza elettricità per produrre calore deve presentare idonea documentazione tecnica e certificazioni relative alla conformità dell'impianto elettrico, compresi gli allegati obbligatori.
2) L'inquinamento acustico del generatore deve essere compatibile con i valori stabiliti dalla legge.
 

Art. 18
Estintori

1) Ogni carro o bancarella indicati ai precedenti artt.li 15, 16 o 17 dovrà essere dotato di almeno due estintori d'incendio portatili di idonea capacità estinguente non inferiore a 34A144B C (1).
2) Ogni bancarella che non utilizza GPL dovrà essere dotata di almeno un estintore d’incendio portatile di capacità estinguente non inferiore a 34A144B C (1).
(1) così adeguato dal Piano di Sicurezza
 

Art. 19
Deleghe

1) La Giunta Comunale potrà destinare la gestione di determinate aree all'interno della Fiera  ad associazioni  che curino settori merceologici specifici o abbiano  finalità prive di lucro.
2) Viene demandata all’ufficio Polizia Locale l’indicazione dei termini per l’assegnazione delle aree compatibilmente con il numero delle domande presentate ed il tempo necessario per organizzare la distribuzione dei singoli spazi espositivi.

 

Art. 20
Sanzioni

1) Per le violazioni degli articoli 14, 15, 16 e 17, qualora non diversamente disciplinato, si applica una sanzione amministrativa da € 100 a € 500.
2) Per la violazione dell’art. 18 comma 1 si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 250 se il carro o la bancarella è dotata di almeno un estintore e da € 100 a € 500 se è sprovvista di entrambi gli estintori.
3) Per la violazione dell’art. 18 comma 2 si applica la sanzione amministrativa da € 50 a € 250.
4) L’applicazione delle sanzioni avverrà secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981 n. 689
 

Art. 21
Norme transitorie

- omissis -

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